La proprietà intellettuale designa l'insieme dei diritti esclusivi riconosciuti sulle creazioni intellettuali.

 Si distingue, da un lato, nella proprietà industriale relativa a invenzioni, brevetti, marchi, disegni e modelli industriali e nelle indicazioni geografiche e, dall'altro, nei diritti d'autore a copertura delle opere letterarie e artistiche. 

Con l’espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all’insieme dei diritti, i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) di carattere:

·        personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile

·        patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

Le opere dell’ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre categorie:

1.     segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d’origine

2.     innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

Solo in riferimento a queste due categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale.

L’art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma:

 “Ai fini del presente Codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.

L’ art. 2 sulla costituzione ed acquisto dei diritti stabilisce che:

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori (1).

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

In particolare sono oggetto di:

·        brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali

·        registrazione: i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.

 

Il brevetto è il principale meccanismo di protezione della proprietà industriale.

3.     La terza categoria è composta dalle opere dell’ingegno creativo, che fanno riferimento al mondo dell’arte e della cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, schemi organizzativi, ecc.)

Tali opere trovano tutela tramite  il copyright o diritto d’autore

Il copyright riguarda il diritto in capo ad autori per lavori artistici e letterari, quali libri e altri scritti, composizioni musicali, dipinti, sculture, film e programmi per computer.

La legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), alla sua origine dedicata solo alla tutela dei prodotti relativi alla scrittura, è stata aggiornata nel 2000 (l. 248/2000) con estensione in modo esplicito della protezione a molte nuove tipologie di creazioni, per es. ai programmi informatici.

Per quanto riguarda il copyright, a partire dagli anni 2000 si è assistito alla generazione di strumenti alternativi per la tutela dei diritti di creazione di prodotti dell’ingegno. In particolare il copyleft, generato dai creatori e utilizzatori di prodotti informatici. Esso consiste nel rendere completamente disponibile al pubblico la creazione generata, con il vincolo che chi utilizza tale prodotto è obbligato a mantenerlo disponibile a tutti anche nelle sue parti modificate